Comune di
Montecorvino Pugliano
(Provincia di
Salerno)
Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo
degli impianti sportivi
di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in
uso da terzi o da
Istituti Scolastici.
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Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intendono:
a) per “Amministrazione”, il
Comune di Montecorvino Pugliano;
b) per “impianto
sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o
più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia
afferente ad istituzioni scolastiche;
c) per “attività
sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello
agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
d) per “affidamento in
gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una
traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente
e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
e) per “concessione in
uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione e/o l’Affidatario o
Gestore autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle
attività nello stesso previste;
f) per “tariffe”, le somme
che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore
dell’impianto.
Art. 2
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento
ha per oggetto la disciplina della forma di gestione e di utilizzo degli
impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in
uso da terzi o da istituti Scolastici.
2. Gli impianti sportivi
comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le
attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la
promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa,
nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in
ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate
allo sport.
3. L’uso pubblico degli
impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi
generali della collettività.
4. La gestione degli
impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da
istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
5. Con il presente
regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità
specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere in modo
determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività
sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
b) concorrere alla
realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i
progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
c) ottenere una conduzione
economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico
dell’Amministrazione.
Art. 3
Tipologie ed elementi di classificazione degli
impianti sportivi comunali
1. Gli impianti sportivi,
nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:
a) impianti di interesse
comunale, con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile all’intero comune o
anche ad ambito sovraterritoriale;
b) impianti di base, con
rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale;
c) impianti afferenti ad
istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.
2. La prima individuazione
degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è
stabilita nell’allegato A al presente regolamento e può essere rivista
periodicamente con provvedimento dell’Amministrazione.
3. Gli impianti di
interesse comunale hanno struttura articolata o complessa e sono destinati
prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello comunale
o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per
attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento
di manifestazioni rilevanti.
4. Gli impianti di base
hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere
alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e
ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al
contesto territoriale.
5. Le palestre
scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola
di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva
della collettività.
6. Gli impianti sportivi
possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche
correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.
7. L’utilizzo occasionale
degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli
normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione
generale.
Art. 4
Forma di gestione degli impianti sportivi
1. Gli impianti sportivi del
Comune di Montecorvino Pugliano, ad esso afferenti anche come palestre
scolastiche, come esplicitato nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 26
del 06/08/2007 di costituzione della società Pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL” vengono gestiti mediante affidamento alla costituita
società di capitale a partecipazione interamente pubblica secondo la
configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico
locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea ( vedi art. 8 ).
2. L’affidamento in
gestione prevede che la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e
Sport SRL” si faccia carico della gestione operativa degli impianti sportivi,
introitando le tariffe approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture
ed eventualmente un contributo parziale, concesso dalla Stessa Amministrazione, stabilito in
relazione alle prestazioni essenziali dei servizi ed alle modalità
soddisfacenti le esigenze sociali.
Art. 5
Modalità particolari di gestione connesse a
investimenti di soggetti terzi
1. L’Amministrazione può
fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il
coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione
imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di
impianti sportivi e per la loro eventuale successiva gestione, quali:
a) procedure di finanza di
progetto (project financing);
b) procedure di
concessione di costruzione e gestione;
c) altre procedure per lo
sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.
Art. 6
Attività di gestione degli impianti e concessione in
uso di spazi nell’ambito degli stessi
1. L’utilizzo degli
impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e
di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale
compatibile con le caratteristiche d’uso degli impianti è consentito o mediante
il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le
forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una
programmazione complessiva di ogni struttura.
2. L’Amministrazione
conferisce alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino
Pugliano Multiservizi e Sport SRL” le attività relative alla programmazione
complessiva dell’utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della
definizione dell’assegnazione degli spazi d’uso tra i soggetti fruitori,
comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 7
Attività sportive realizzate negli impianti ed uso
pubblico sociale degli stessi
1. Gli impianti sportivi
comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative
e sociali di interesse pubblico.
2. L’Amministrazione
persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed
attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli
organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive
definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo secondo
quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.
a) quali
attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività
motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti
e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e
sociale per la cittadinanza;
b) quali
attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati,
tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti
dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.
4. Le attività di cui al
precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l’uso pubblico sociale degli
impianti sportivi.
5. Le attività di cui al
precedente comma 3, lett b) possono consentire l’uso pubblico sociale degli
impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.
Art. 8
Affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali
alla Società Pubblica controllata
dall’Amministrazione
1. L’Amministrazione,
secondo quanto stabilito all’art.4, (1° comma) affida direttamente la gestione
degli impianti sportivi alla propria società a capitale interamente pubblico
“Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” esercitando sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, considerato che la
società nasce per realizzare la parte più importante della propria attività con
l'Amministrazione stessa;
2. I rapporti tra l’Amministrazione
e la società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL” sono regolati da appositi contratti di servizio, che
devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti. Tale contratto di servizio sarà
approvato dall’assemblea societaria e sarà oggetto di apposita ratifica o presa
d’atto da parte della Giunta Comunale.
Art. 9
Formalizzazione del rapporto convenzionale tra l’Amministrazione
e
la società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”
1. Il rapporto tra
l’Amministrazione e la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e
Sport SRL” in base alle procedure di cui all’art. 8 è regolato da contratti di
servizio, nei quali sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli
normalmente previsti per i contratti:
a) la garanzia
dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
b) la definizione delle
modalità di assicurazione dell’uso pubblico sociale;
c) il rispetto delle
modalità di regolazione dei rapporti tra la società pubblica “Montecorvino
Pugliano Multiservizi e Sport SRL” quale Gestore dell’impianto e gli altri
soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso, previste negli articoli
del presente regolamento;
d) la specificazione degli
standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti
dall’Amministrazione;
e) il quadro delle
responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli
impianti.
2. La convenzione è
strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla
gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art.
11.
Art. 10
Elementi particolari del rapporto convenzionale
inerenti
eventuali migliorie strutturali, investimenti realizzabili
dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”
1. Il contratto di
servizio regolante i rapporti tra l’Amministrazione e la società pubblica
“Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” può prevedere anche la
disciplina di elementi ulteriori, quali:
a) la realizzazione di
eventuali lavori di miglioria da parte della società pubblica “Montecorvino
Pugliano Multiservizi e Sport SRL” stessa che possano essere caratterizzabili
comunque come interventi accessori alla gestione del servizio;
b) la realizzazione di
investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in
conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse
all’impianto.
Art. 11
Verifiche e controlli relativi alla gestione
1. L’amministrazione
realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati
alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”.
2. La definizione delle
metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata
nei contratti di servizio stipulati dall’Amministrazione con
3. L’Amministrazione può
definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di
controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati alla Società stessa.
Art. 12
Bilancio sociale della gestione degli impianti
sportivi
1. La gestione degli impianti
sportivi può essere oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione, in collaborazione
con la propria società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport
SRL”, per la rilevazione dell’impatto della stessa sul contesto sociale ed
economico di riferimento.
2. Le caratteristiche
essenziali degli strumenti e delle metodologie dell’analisi di cui al
precedente comma 1 possono essere configurate anche nei contratti di servizio.
3. I risultati
dell’analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono
composti ed elaborati dall’Amministrazione in un quadro organico, che permetta
di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti
sportivi.
Art. 13
Disposizioni
generali
1. Le seguenti
disposizioni disciplinano l’uso degli impianti sportivi comunali e delle
attrezzature in essi esistenti.
2. L’Amministrazione,
secondo quanto stabilito nell’art. 4 , (1° comma) e quanto riportato nell’art.
6, (2° comma), conferisce alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino
Pugliano Multiservizi e Sport SRL” la gestione degli impianti sportivi comunali
e le attività relative alla programmazione complessiva dell’utilizzo degli
stessi, comprensive della definizione dell’assegnazione degli spazi d’uso tra i
soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente
regolamento.
3. Gli impianti sono
concessi in uso nel rispetto dei requisiti richiesti dal presente regolamento a
tutti i soggetti di cui al successivo art. 14 che ne facciano richiesta, per lo
svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
Art. 14
Soggetti
riconosciuti
1. Hanno titolo per richiedere la
concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti:
a) associazioni e società regolarmente costituite e affiliate
alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI, per la pratica delle discipline alle quali è destinato l’impianto, che
militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni o
Enti di Promozione Sportiva con priorità se regolarmente iscritte
all’Albo Comunale delle Associazioni;
b) Federazioni Sportive e Discipline
Associate;
c) Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
d) Cooperative di lavoro, associazioni
e gruppi di lavoro che svolgano attività sportive, formative, ricreative, anche
occasionali senza fine di lucro;
e) soggetti individuali.
Art. 15
Concessione
in uso degli impianti
1. La concessione in uso degli impianti sportivi
comunali è consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto
della programmazione effettuata annualmente dall’Amministrazione Comunale su
proposta della propria società pubblica
“Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”.
2. Tutti gli impianti sportivi comunali saranno
concessi in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire
almeno la parte di spesa obbligatoria per l’erogazione di servizi a domanda
individuale da parte degli Enti pubblici. Le tariffe sono stabilite dall’organo
comunale competente e possono essere riviste annualmente, adeguandole alle
mutate esigenze.
3. L’accesso agli impianti sarà consentito dietro
pagamento anticipato della tariffa d’uso.
4. Per
l’utilizzo periodico stagionale le modalità di pagamento avranno cadenza
trimestrale e/o annuale e dovranno essere concordate con la società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”.
5. L’uso
saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell’avvenuto
pagamento al personale incaricato.
Art. 16
Domande
di concessione
1. Le domande
per l’uso continuativo degli impianti vanno presentate agli Uffici della società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL” entro il
30 giugno di ogni anno, su apposito modello corredato dei seguenti documenti:
a) copia Statuto societario;
b) elenco iscritti e/o tesserati;
c) Resoconto attività svolta.
d) copia bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
2. Le
domande per l’uso continuativo degli impianti devono pervenire, comunque, con
almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo e devono
specificare giorno, ora e impianto prescelto.
3. Il
legale rappresentante dell’Associazione, società, ente o altro soggetto avente
diritto dovrà sottoscrivere un’apposita scheda organizzativa, che definisce in
dettaglio i termini della concessione.
Art. 17
Criteri
per la concessione
1. Entro
30 giorni dal termine della presentazione delle domande per l’uso continuativo
degli impianti, la società
pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” provvede a redigere apposito elenco
dei richiedenti.
2. La concessione in uso
continuativo, fermo restando il principio della equa e plurale utilizzazione
degli impianti, verrà assegnata in considerazione dei seguenti criteri:
a) titolo sportivo;
b) numero degli iscritti;
c) regolarità dei pagamenti negli
utilizzi precedenti;
d) accertata ottemperanza del
regolamento negli utilizzi precedenti;
e) omogeneità fra le caratteristiche
dell’impianto e l’attività del soggetto richiedente;
f) consistenza dell’impegno nel
settore della promozione sportiva e in particolare dell’attività giovanile;
g) anno di costituzione del soggetto
richiedente.
3. I rinnovi annuali di assegnazione verranno concessi
rispettando i seguenti criteri:
- a) Gli spazi già avuti
in assegnazione l’anno precedente, nei luoghi e negli orari definiti, saranno
di norma riconfermati, purché i richiedenti li abbiano effettivamente e
correttamente utilizzati e gli stessi possiedano ancora le caratteristiche
necessarie di cui al precedente comma e all’art. 14 del presente regolamento.
- b) Ulteriori nuove
richieste dei soggetti di cui al comma precedente potranno essere soddisfatte
utilizzando gli spazi ancora disponibili, secondo un ordine di punteggio costruito
in base all’allegato “B”.
- c) Le richieste di nuovi
soggetti, legittimati dall’art.14 e dai criteri a loro applicabili, del comma
precedente, potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora
ulteriormente disponibili, sempre secondo l’ordine di punteggio costruito in
base all’allegato “B”. In caso di parità di punteggio per i casi di cui alle
lettere b) e c), saranno valutate prioritariamente le richieste avanzate dai
soggetti di cui alla lettera a dell’art 14, iscritti da più anni nell’albo
comunale delle associazioni.
4. L’utilizzo saltuario sarà concesso in considerazione dei
seguenti criteri:
a) data di presentazione della
domanda;
b) regolarità di eventuali pagamenti
precedenti;
c) numero di persone utenti
dell’attività (dal maggiore al minore).
Art. 19
Disponibilità
degli impianti
1. Per
garantire una omogenea fruizione degli impianti i soggetti concessionari in uso
continuativo possono disporre degli stessi almeno per 2 (due) giorni feriali
settimanali, per almeno due ore giornaliere continuative ed almeno 1 giorno
festivo al mese. I restanti giorni possono essere concessi ad altri soggetti,
anche in uso saltuario, per le proprie attività o per finalità proprie
dell’Amministrazione Comunale e/o della
società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”,
2. L’utilizzazione degli impianti da
parte delle Scuole è gratuito solo in occasione di eventi e/o manifestazioni collettive
di interesse sociale.
3. L’uso degli impianti sportivi che
costituiscono parte integrante delle Scuole pubbliche, nelle ore libere da
impegni scolastici, è regolato in conformità al presente regolamento.
Il calendario definitivo di utilizzo verrà comunicato
ai competenti organi scolastici, per presa d’atto entro il 15 settembre e nel
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento che disciplina la concessione in uso a società sportive
degli impianti sportivi comunali.
Art. 20
Obblighi per i concessionari
1. I soggetti che ottengono in uso
gli impianti devono:
a) accendere apposita polizza
assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per eventi dannosi connessi
con lo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo in uso
(solo per i soggetti che ottengono l’uso continuativo degli impianti).
b) munirsi delle necessarie
autorizzazioni nel caso di manifestazioni pubbliche.
2. Le società, inoltre, durante lo
svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo in uso devono:
c) garantire la prima assistenza sanitaria;
d) garantire la presenza di
istruttori titolati;
e) garantire la presenza di un
responsabile della Società.
Art. 21
Responsabilità
nell’uso degli impianti
1. Le
società, le associazioni e i gruppi sportivi affiliati alle varie Federazioni e
agli Enti di promozione sportiva, i singoli cittadini si assumono ogni
responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività
all’interno dell’impianto sportivo in uso.
2. I soggetti che in uso gli
impianti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro
designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da
personale non autorizzato dall’Amministrazione Comunale e/o dalla
società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” che sia causa di danno alla
funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Essi devono, inoltre:
a) osservare e fare osservare la
maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli
attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi
danno all’impianto, alle attrezzature e a terzi.
b) segnalare senza indugio ogni
danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare
eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o
inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia
per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto
responsabile, in via esclusiva, l’ultimo concessionario che ha utilizzato la
struttura.
c)
rifondere all’Amministrazione Comunale, indennizzando la società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”, tutti i
danni provocati all’impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà
stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall’uso dell’impianto
durante la concessione in uso.
3. All’atto della concessione dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità,
con l’impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso
dell’impianto.
Art. 22
Verifiche
periodiche agli impianti
1. Lo
stato di conservazione e di utilizzo degli impianti di cui al presente
regolamento sarà valutato periodicamente dagli organi della società pubblica “Montecorvino Pugliano
Multiservizi e Sport SRL”.
2. Nel
caso di accertate irregolarità il concessionario d’uso deve immediatamente
uniformarsi alle prescrizioni impartite dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”, restando comunque impregiudicato
il potere dell’Amministrazione Comunale e/o della società
pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” di adottare ulteriori provvedimenti.
Art. 23
Divieti
e deroghe
1. Negli
impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non
preventivamente autorizzata dalla
società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” e su spazi appositamente indicati
dai competenti uffici comunali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non
dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di
materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti
e utilizzati come armi improprie.
2. Per documentate esigenze
l’Amministrazione Comunale, con atto motivato, può derogare alle norme del
presente Regolamento.
Art. 24
disposizioni transitorie e di rinvio
1. Per l’anno in corso le domande di cui
all’art. 16 devono pervenire all’ufficio della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di esecutività del presente Regolamento.
2. L’Amministrazione
adeguerà ad eventuali norme legislative nazionali e regionali le disposizioni
del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o
incoerenti.
3. Le disposizioni di cui all’art. 5 esplicano la
loro efficacia e vigenza sino alla eventuale entrata in vigore di eventuali
nuove norme in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
5. Per ogni altro aspetto inerente le attività
sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi
incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in
materia.
6. Dall’entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i
criteri in materia del Comune di Montecorvino Pugliano incompatibili con le
norme in esso contenute.
Art. 25
Entrata in vigore,
1. Il presente regolamento
entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale
con la clausola dell’immediata eseguibilità.
Comune di
Montecorvino Pugliano
(Provincia di Salerno)
Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo
degli impianti sportivi
di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in
uso da terzi o da
Istituti Scolastici.
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Allegati
Allegato
A
Classificazione degli
impianti sportivi (art. 3, comma 2)
Classificazione
Impianti sportivi del Comune di Montecorvino Pugliano (SA)
a) Impianti di
intereresse cittadino con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile
all’intero Comune o anche in ambito sovraterritorale
1.
Piscina Comunale Pugliano
2. Centro
Sportivo Polivalente Pugliano
3. Campo
Sportivo Comunale “Misericordia”
b) Impianti di base con
rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale:
4. Campo
Polivalente Santa Tecla
5. Campo
Polivalente San Vito
c) Impianti scolastici:
6.
Palestra Scuola Elementare Pugliano
7.
Palestra Scuola Materna San Vito
8.
Palestra Scuola Elementare Bivio Pratole
Comune di
Montecorvino Pugliano
(Provincia di
Salerno)
Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo
degli impianti sportivi
di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in
uso da terzi o da
Istituti Scolastici.
-=0=-
Allegati
Allegato B (art. 17,
comma 3 lettere b - c)
CRITERI DI
PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI RESIDUALI
1) Numero di squadre che hanno effettivamente
partecipato e condotto a termine campionati o relativi tabulati di atleti
singoli corrispondenti a sport individuali.
Punti per squadra 5
Punti per atleta 1
2) Livello di importanza dei campionati/competizioni
partecipati e condotti a termine
Punti per mondiali 50
Punti per europei 30
Punti per italiani 20
Punti per regionali 10
Punti per provinciali 5
1) Graduatorie di punteggio di merito agonistico
regionali e nazionali, emesse da Enti riconosciuti quali Federazioni
Sportive nazionali, nei quali la società è collocata.
2) Graduatorie di punteggio di merito agonistico
regionali e nazionali, relative a discipline sportive individuali, emesse da
Enti riconosciuti quali Federazioni Sportive nazionali, nei quali il
singolo atleta della società è collocato.
3) Rilevanti meriti
sportivi derivanti da detenzione di record, conseguimento di risultati o
partecipazione a competizioni di livello nazionale o internazionale.
Punti per mondiali 100
Punti per europei 50
Punti per italiani 20
Punti per regionali 5
Punti per provinciali 1
Comune di
Montecorvino Pugliano
(Provincia di
Salerno)
Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo
degli impianti sportivi
di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in
uso da terzi o da
Istituti Scolastici.
-=0=-
Allegati
Allegato C
Modello di richiesta utilizzo impianti sportivi
comunali anno 2007/2008