Comune di Montecorvino Pugliano

(Provincia di Salerno)

 

Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo degli impianti sportivi

di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da

Istituti Scolastici.

 

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Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “Amministrazione”, il Comune di Montecorvino Pugliano;

b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;

c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

d) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;

e) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione e/o l’Affidatario o Gestore autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

f) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto.

 

Art. 2

Oggetto e finalità

 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della forma di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti Scolastici.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

5. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

c) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.

 

 

Art. 3

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

 

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

a) impianti di interesse comunale, con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile all’intero comune o anche ad ambito sovraterritoriale;

b) impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale;

c) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell’allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento dell’Amministrazione.

3. Gli impianti di interesse comunale hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello comunale o anche di ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

4. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

5. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

6. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

7. L’utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

 

 

Art. 4

Forma di gestione degli impianti sportivi

 

1. Gli impianti sportivi del Comune di Montecorvino Pugliano, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, come esplicitato nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 06/08/2007 di costituzione della società Pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” vengono gestiti mediante affidamento alla costituita società di capitale a partecipazione interamente pubblica secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea ( vedi art. 8 ).

2. L’affidamento in gestione prevede che la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” si faccia carico della gestione operativa degli impianti sportivi, introitando le tariffe approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed eventualmente un contributo parziale, concesso  dalla Stessa Amministrazione, stabilito in relazione alle prestazioni essenziali dei servizi ed alle modalità soddisfacenti le esigenze sociali.

 

 

Art. 5

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

 

1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la loro eventuale successiva gestione, quali:

a) procedure di finanza di progetto (project financing);

b) procedure di concessione di costruzione e gestione;

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

 

Art. 6

Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell’ambito degli stessi

 

1. L’utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d’uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

2. L’Amministrazione conferisce alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” le attività relative alla programmazione complessiva dell’utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell’assegnazione degli spazi d’uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

 

 

Art. 7

Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi

 

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L’Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l’uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l’uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

 

Art. 8

Affidamento della gestione degli  impianti sportivi comunali

alla Società Pubblica controllata dall’Amministrazione

 

1. L’Amministrazione, secondo quanto stabilito all’art.4, (1° comma) affida direttamente la gestione degli impianti sportivi alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” esercitando sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, considerato che la società nasce per realizzare la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa;

2. I rapporti tra l’Amministrazione e la società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. Tale contratto di servizio sarà approvato dall’assemblea societaria e sarà oggetto di apposita ratifica o presa d’atto da parte della Giunta Comunale.

 

Art. 9

Formalizzazione del rapporto convenzionale tra l’Amministrazione e

la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”

 

1. Il rapporto tra l’Amministrazione e la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” in base alle procedure di cui all’art. 8 è regolato da contratti di servizio, nei quali sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;

b) la definizione delle modalità di assicurazione dell’uso pubblico sociale;

c) il rispetto delle modalità di regolazione dei rapporti tra la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” quale Gestore dell’impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso, previste negli articoli del presente regolamento;

d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall’Amministrazione;

e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 11.

 

Art. 10

Elementi particolari del rapporto convenzionale

 inerenti eventuali migliorie strutturali, investimenti realizzabili

dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”

 

1. Il contratto di servizio regolante i rapporti tra l’Amministrazione e la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” stessa che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio;

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.

 

Art. 11

Verifiche e controlli relativi alla gestione

 

1. L’amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”.

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nei contratti di servizio stipulati dall’Amministrazione con la Società e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dalla Società stessa.

3. L’Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati alla Società stessa.

 

Art. 12

Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

 

1. La gestione degli impianti sportivi può essere oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione, in collaborazione con la propria società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”, per la rilevazione dell’impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.

2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell’analisi di cui al precedente comma 1 possono essere configurate anche nei contratti di servizio.

3. I risultati dell’analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall’Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

 

Art. 13

Disposizioni generali

 

1. Le seguenti disposizioni disciplinano l’uso degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature in essi esistenti.

2. L’Amministrazione, secondo quanto stabilito nell’art. 4 , (1° comma) e quanto riportato nell’art. 6, (2° comma), conferisce alla propria società a capitale interamente pubblico “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” la gestione degli impianti sportivi comunali e le attività relative alla programmazione complessiva dell’utilizzo degli stessi, comprensive della definizione dell’assegnazione degli spazi d’uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Gli impianti sono concessi in uso nel rispetto dei requisiti richiesti dal presente regolamento a tutti i soggetti di cui al successivo art. 14 che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

 

Art. 14

Soggetti riconosciuti


1. Hanno titolo per richiedere la concessione in uso degli impianti sportivi i seguenti soggetti:
a) associazioni e società regolarmente costituite e affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, per la pratica delle discipline alle quali è destinato l’impianto, che militino in campionati ufficiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni o Enti di Promozione Sportiva con priorità se regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni;

b) Federazioni Sportive e Discipline Associate;

c) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

d) Cooperative di lavoro, associazioni e gruppi di lavoro che svolgano attività sportive, formative, ricreative, anche occasionali senza fine di lucro;

e) soggetti individuali.

 

 

Art. 15

Concessione in uso degli impianti

 

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali è consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall’Amministrazione Comunale su proposta della propria società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”.

2. Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire almeno la parte di spesa obbligatoria per l’erogazione di servizi a domanda individuale da parte degli Enti pubblici. Le tariffe sono stabilite dall’organo comunale competente e possono essere riviste annualmente, adeguandole alle mutate esigenze.

3. L’accesso agli impianti sarà consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d’uso.

4. Per l’utilizzo periodico stagionale le modalità di pagamento avranno cadenza trimestrale e/o annuale e dovranno essere concordate con la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”.

5. L’uso saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell’avvenuto pagamento al personale incaricato.

 

 

Art. 16

Domande di concessione

 

1. Le domande per l’uso continuativo degli impianti vanno presentate agli Uffici della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” entro il 30 giugno di ogni anno, su apposito modello corredato dei seguenti documenti:

a) copia Statuto societario;
b) elenco iscritti e/o tesserati;

c) Resoconto attività svolta.
d) copia bilancio consuntivo dell’anno precedente.

2. Le domande per l’uso continuativo degli impianti devono pervenire, comunque, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo e devono specificare giorno, ora e impianto prescelto.

3. Il legale rappresentante dell’Associazione, società, ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un’apposita scheda organizzativa, che definisce in dettaglio i termini della concessione.

 

 

 

Art. 17

Criteri per la  concessione

 

1. Entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande per l’uso continuativo degli impianti, la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” provvede a redigere apposito elenco dei richiedenti.

2. La concessione in uso continuativo, fermo restando il principio della equa e plurale utilizzazione degli impianti, verrà assegnata in considerazione dei seguenti criteri:

a) titolo sportivo;
b) numero degli iscritti;
c) regolarità dei pagamenti negli utilizzi precedenti;
d) accertata ottemperanza del regolamento negli utilizzi precedenti;
e) omogeneità fra le caratteristiche dell’impianto e l’attività del soggetto richiedente;
f) consistenza dell’impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare dell’attività giovanile;
g) anno di costituzione del soggetto richiedente.

3. I rinnovi annuali di assegnazione verranno concessi rispettando i seguenti criteri:

- a) Gli spazi già avuti in assegnazione l’anno precedente, nei luoghi e negli orari definiti, saranno di norma riconfermati, purché i richiedenti li abbiano effettivamente e correttamente utilizzati e gli stessi possiedano ancora le caratteristiche necessarie di cui al precedente comma e all’art. 14 del presente regolamento.

- b) Ulteriori nuove richieste dei soggetti di cui al comma precedente potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora disponibili, secondo un ordine di punteggio costruito in base all’allegato “B”.

- c) Le richieste di nuovi soggetti, legittimati dall’art.14 e dai criteri a loro applicabili, del comma precedente, potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora ulteriormente disponibili, sempre secondo l’ordine di punteggio costruito in base all’allegato “B”. In caso di parità di punteggio per i casi di cui alle lettere b) e c), saranno valutate prioritariamente le richieste avanzate dai soggetti di cui alla lettera a dell’art 14, iscritti da più anni nell’albo comunale delle associazioni.

4. L’utilizzo saltuario sarà concesso in considerazione dei seguenti criteri:
a) data di presentazione della domanda;
b) regolarità di eventuali pagamenti precedenti;
c) numero di persone utenti dell’attività (dal maggiore al minore).

 

Art. 19

Disponibilità degli impianti

 

1. Per garantire una omogenea fruizione degli impianti i soggetti concessionari in uso continuativo possono disporre degli stessi almeno per 2 (due) giorni feriali settimanali, per almeno due ore giornaliere continuative ed almeno 1 giorno festivo al mese. I restanti giorni possono essere concessi ad altri soggetti, anche in uso saltuario, per le proprie attività o per finalità proprie dell’Amministrazione Comunale e/o della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”,

2. L’utilizzazione degli impianti da parte delle Scuole è gratuito solo in occasione di eventi e/o manifestazioni collettive di interesse sociale.

3. L’uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle Scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità al presente regolamento.

Il calendario definitivo di utilizzo verrà comunicato ai competenti organi scolastici, per presa d’atto entro il 15 settembre e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento che disciplina  la concessione in uso a società sportive degli impianti sportivi comunali.

 

Art. 20

Obblighi  per i concessionari

 

1. I soggetti che ottengono in uso gli impianti devono:

a) accendere apposita polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo in uso (solo per i soggetti che ottengono l’uso continuativo degli impianti).

b) munirsi delle necessarie autorizzazioni nel caso di manifestazioni pubbliche.

2. Le società, inoltre, durante lo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo in uso devono:

c) garantire la prima assistenza sanitaria;
d) garantire la presenza di istruttori titolati;
e) garantire la presenza di un responsabile della Società.

 

Art. 21

Responsabilità nell’uso degli impianti

 

1. Le società, le associazioni e i gruppi sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di promozione sportiva, i singoli cittadini si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all’interno dell’impianto sportivo in uso.
2. I soggetti che in uso gli impianti si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione Comunale e/o dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Essi devono, inoltre:

a) osservare e fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, alle attrezzature e a terzi.

b) segnalare senza indugio ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l’ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

c) rifondere all’Amministrazione Comunale, indennizzando la società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”, tutti i danni provocati all’impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall’uso dell’impianto durante la concessione in uso.

3. All’atto della concessione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l’impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell’impianto.

 

Art. 22

Verifiche periodiche agli impianti

 

1. Lo stato di conservazione e di utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento sarà valutato periodicamente dagli organi della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”.

2. Nel caso di accertate irregolarità il concessionario d’uso deve immediatamente uniformarsi alle prescrizioni impartite dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL”, restando comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione Comunale e/o della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” di adottare ulteriori provvedimenti.

 

Art. 23

Divieti e deroghe

 

1. Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata dalla società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

2. Per documentate esigenze l’Amministrazione Comunale, con atto motivato, può derogare alle norme del presente Regolamento.

 

Art. 24

disposizioni transitorie e di rinvio

 

1.  Per l’anno in corso le domande di cui all’art. 16 devono pervenire all’ufficio della società pubblica “Montecorvino Pugliano Multiservizi e Sport SRL” entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

2. L’Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative nazionali e regionali le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.

3.  Le disposizioni di cui all’art. 5 esplicano la loro efficacia e vigenza sino alla eventuale entrata in vigore di eventuali nuove norme in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

5.  Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Montecorvino Pugliano incompatibili con le norme in esso contenute.

 

Art. 25

Entrata in vigore,

 

1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale con la clausola dell’immediata eseguibilità.

 

Comune di Montecorvino Pugliano

(Provincia di Salerno)

 

Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo degli impianti sportivi

di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da

Istituti Scolastici.

 

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Allegati

 

 

 

 

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

 

 

Classificazione Impianti sportivi del Comune di Montecorvino Pugliano (SA)

a) Impianti di intereresse cittadino con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile all’intero Comune o anche in ambito sovraterritorale

1. Piscina Comunale Pugliano

2. Centro Sportivo Polivalente Pugliano

3. Campo Sportivo Comunale “Misericordia”

b) Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale:

4. Campo Polivalente Santa Tecla

5. Campo Polivalente San Vito

c)   Impianti scolastici:

6. Palestra Scuola Elementare Pugliano

7. Palestra Scuola Materna San Vito

8. Palestra Scuola Elementare Bivio Pratole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Montecorvino Pugliano

(Provincia di Salerno)

 

Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo degli impianti sportivi

di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da

Istituti Scolastici.

 

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Allegati

 

 

Allegato B (art. 17, comma 3 lettere b - c)

CRITERI DI PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI RESIDUALI

 

1) Numero di squadre che hanno effettivamente partecipato e condotto a termine campionati o relativi tabulati di atleti singoli corrispondenti a sport individuali.

Punti per squadra 5

Punti per atleta 1

2) Livello di importanza dei campionati/competizioni partecipati e condotti a termine

Punti per mondiali 50

Punti per europei 30

Punti per italiani 20

Punti per regionali 10

Punti per provinciali 5

1) Graduatorie di punteggio di merito agonistico regionali e nazionali, emesse da Enti riconosciuti quali Federazioni Sportive nazionali, nei quali la società è collocata.

2) Graduatorie di punteggio di merito agonistico regionali e nazionali, relative a discipline sportive individuali, emesse da Enti riconosciuti quali Federazioni Sportive nazionali, nei quali il singolo atleta della società è collocato.

3) Rilevanti meriti sportivi derivanti da detenzione di record, conseguimento di risultati o partecipazione a competizioni di livello nazionale o internazionale.

Punti per mondiali 100

Punti per europei 50

Punti per italiani 20

Punti per regionali 5

Punti per provinciali 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Montecorvino Pugliano

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Regolamento sulla gestione e le forme di utilizzo degli impianti sportivi

di proprietà comunale o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da

Istituti Scolastici.

 

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Allegati

 

 

 

 

 

Allegato C

Modello di richiesta utilizzo impianti sportivi comunali anno 2007/2008